COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 06/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo A.S. Andora avverso la squalifica del calciatore Floris Fabio fino al 30.06.2009. Gara Busalla-Andora del 4.11.2007 Campionato Eccellenza C.U. n. 21 dell’8.11.2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 06/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 - Reclamo A.S. Andora avverso la squalifica del calciatore Floris Fabio fino al 30.06.2009. Gara Busalla-Andora del 4.11.2007 Campionato Eccellenza C.U. n. 21 dell'8.11.2007. Il Giudice Sportivo, con declaratoria apparsa sul comunicato ufficiale riportato in epigrafe, squalificava il calciatore Floris Fabio, tesserato per la società A.S. Andora, fino al 30 giugno 2009 con la seguente motivazione: Espulso - Dopo una decisione tecnica del direttore di gara, protestava vivacemente, inoltre spingeva con ambo le mani l'arbitro più volte senza usare violenza e reiterava frasi gravemente offensive. Avverso tale sanzione è insorta l’A.S. Andora con reclamo di rito verbalmente rafforzato in sede di audizione, lamentandosi dell’eccessività della pena che ritiene ingiusta perchè sproporzionata alla effettiva gravità dei fatti refertati, sottoilineando altresì l’illogicità della motivazione del primo giudice in rapporto alla squalifica inflitta. Il reclamo merita l’accoglimento. Letto il referto di gara, sul quale sono riportati i fatti così come appaiono riassunti nelle motivazioni del giudice sportivo, e tenuto conto altresì del supplemento di rapporto dell’arbitro, confermativo della descrizione dell’episodio, con la precisazione che il Floris l’aveva spinto “due volte” senza usare violenza, appare evidente che la sanzione inflitta in primo grado è oltremodo sproporzionata ed eccessivamente gravatoria, tale da indurre a pensare ad un inconcepibile quanto inspiegabile errore di valutazione da parte del primo giudice. La squalifica va quindi riportata nelle giuste proporzioni commisurandola a quanto effettivamente commesso dal calciatore Floris Fabio, e va ridotta dal 30 giugno 2009 al 15 marzo 2008. Ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera, disponendo la restituzione della tassa addebitata in conto.
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