COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 06/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Deferimento del Procuratore Federale a carico di Montefiori Andrea, (calciatore tesserato G.S. Pegliese) per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 comma 2 (oggi art. 30) dello Statuto della F.I.G.C. e del G.S. Pegliese per violazione dell’art. 2 comma 4 (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 del vigente C.G.S.) per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 06/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Deferimento del Procuratore Federale a carico di Montefiori Andrea, (calciatore tesserato G.S. Pegliese) per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 comma 2 (oggi art. 30) dello Statuto della F.I.G.C. e del G.S. Pegliese per violazione dell’art. 2 comma 4 (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 del vigente C.G.S.) per responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, visti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale avv. Maurizio Goria, accertata la ritualità delle convocazioni e rilevata l’assenza delle parti deferite, che non hanno depositato memorie difensive, osserva La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D.: a)- il calciatore Montefiori Andrea, all’epoca dei fatti tesserato per il G.S. Pegliese, per violazione della clausola compromissoria, per avere querelato nel corso del 2007 il sig. Corrado Cuttica, tesserato per conto della A.S.D. C.V. D’Apollonia Bogliasco, per lesioni asseritamente causategli da quest’ultimo (trauma con rottura del setto nasale) nel corso della gara Peglese-D’Apollonia del Campionato di seconda categoria, svoltasi in data 8 Aprile 2007; b)- La soc. G.S. Pegliese per responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato; Il Procuratore ha richiesto per i deferiti le seguenti sanzioni che rappresentano il minimo previsto dall’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva: - Montefiori Andrea: squalifica per mesi sei. - G.S. Pegliese: penalizzazione di punti tre nella classifica del corrente campionato di calcio 2007-2008 ed ammenda di € 500,00. La Commissione Disciplinare, osserva: Vista la documentazione allegata all’atto di deferimento, non è in contestazione che il calciatore Montefiori Andrea ha, in violazione della clausola compromissoria, adito l’autorità giudiziaria ordinaria, talché ne discende l’accoglimento del deferimento con l’irrogazione delle sanzione nella misura richiesta dalla Procura Federale. Quanto alla responsabilità oggettiva della Società la C.D. ritiene che della violazione ascritta al Montefiori debba rispondere esclusivamente il calciatore, atteso che l’illecito a questi contestato deve essere ricondotto alla sfera soggettiva e personale del tesserato, non potendo i fatti essere materialmente riferiti al sodalizio. Per questi motivi accoglie il deferimento ed irroga al calciatore Montefiori Andrea la squalifica per mesi sei e proscioglie il G.S. Pegliese dagli addebiti contestati. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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