COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 – Reclamo Soc. Foce Magra Ameglia avverso la squalifica del calciatore Rovere Matteo per tre giornate. Gara Athletic Club Genova – Foce del Magra Ameglia del 25.11.2007 Campionato Promozione C.U. n. 25 del 29.11.2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/12/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 32 - Reclamo Soc. Foce Magra Ameglia avverso la squalifica del calciatore Rovere Matteo per tre giornate. Gara Athletic Club Genova - Foce del Magra Ameglia del 25.11.2007 Campionato Promozione
C.U. n. 25 del 29.11.2007
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo della Soc. Foce Magra Ameglia avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato per tre gare il calciatore Rovere Matteo perché “espulso - dopo aver subito una carica irregolare da un giocatore avversario, lo colpiva con un calcio alla schiena. A seguito del provvedimento d’espulsione, correva verso il direttore di gara urlando frasi gravemente offensive e blasfeme, ma veniva trattenuto dai compagni.”;
considerato che il fatto risulta chiaramente riferito nel rapporto dell’assistente arbitrale e quindi perfettamente riassunto nella declaratoria del primo giudice (ma con la giusta precisazione che il calciatore, all’atto dell’espulsione, correva verso l’assistente e non verso l’arbitro), mentre la società reclamante propone una diversa versione dei fatti incentrata sull’involontarietà del gesto del proprio tesserato;
ritenuto che il colpire con un calcio non può mai essere considerato gesto involontario ed atteso che la squalifica inflitta in prime cure è stata commisurata a quanto stabilito dall’art. 19 punto 4 lett. b. C.G.S. che prevede, per la fattispecie d’infrazione, un minimo di pena pari alla squalifica per tre giornate di gara;
ritenuta la congruità della sanzione irrogata
per questi motivi
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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