COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 – Reclamo U.S. Camporosso avverso la squalifica del calciatore Borgese Daniel per sette giornate. Gara Argentina-Camporosso del 24.11.2007 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 21 del 29.11.2007 D.P. Imperia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 - Reclamo U.S. Camporosso avverso la squalifica del calciatore Borgese Daniel per sette giornate. Gara Argentina-Camporosso del 24.11.2007 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 21 del 29.11.2007 D.P. Imperia L’U.S. Camporosso impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per sette giornate effettive di gara al calciatore Borgese Daniel, cosi motivate: squalifica per quattro gare: perché “espulso per aver colpito un avversario con una testata: Alla notifica del provvedimento disciplinare minacciava l’arbitro” squalifica per tre gare: “Fine gara. Precedentemente espulso al termine della gara entrava sul terreno di gioco dirigendosi verso i giocatori della squadra avversaria spintonandone alcuni e cercando di colpirli con una testata. Veniva trattenuto dai dirigenti di entrambe le società.”. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio calciatore e conseguentemente chiede la riforma della decisione impugnata e la riduzione della squalifica del calciatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. A sostegno di tale richiesta propone una diversa ricostruzione dei fatti con la quale afferma non sussistere la testata all’avversario per la quale il Bergese era stato espulso e nega che lo stesso avesse tenuto a fine gara quel comportamento riferito dal direttore di gara. Letti gli atti ufficiali che, poiché redatti in forma chiara e coerente, assumono valore di prova assoluta, la Commissione Disciplinare non può che rigettare le contrastanti eccezioni della reclamante e rilevare la congruità delle sanzioni inflitte in primo grado; il primo giudice ha correttamente inflitto al Bergese la squalifica di tre gare per il gesto violento (art. 19 punto 4 lett. b C.G.S.) più un’ulteriore giornata per le minacce profferite verso l’arbitro all’atto dell’espulsione. Quanto alle tre giornate inflitte per i fatti di fine gara, le stesse appaiono perfettamente idonee a sanzionare il comportamento irregolare (rientro sul terreno di gioco a partita ultimata) e reiteratamente violento del giovane calciatore, che caricava a testa bassa alcuni giocatori avversari. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Camporosso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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