COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 – Reclamo U.S.D. Amicizia Lagaccio avverso le squalifiche dei calciatori Tundo Corrado e Saitto Matteo per tre gare, Esposito Marco per quattro gare e dell’allenatore Grossi Mario fino al 9.1.2008 ed avverso l’inibizione del dirigente Laudani Giovanni fino al 16.1.2008. Gara Amicizia Lagaccio-Magra Azzurri del 4.12.2007 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 26 del 6.12.2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 – Reclamo U.S.D. Amicizia Lagaccio avverso le squalifiche dei calciatori Tundo Corrado e Saitto Matteo per tre gare, Esposito Marco per quattro gare e dell’allenatore Grossi Mario fino al 9.1.2008 ed avverso l’inibizione del dirigente Laudani Giovanni fino al 16.1.2008. Gara Amicizia Lagaccio-Magra Azzurri del 4.12.2007 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 26 del 6.12.2007. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Liguria infliggeva, fra le altre, le sanzioni riportate in epigrafe a carico dei tesserati dell’U.S.D. Amicizia Lagaccio. Tali sanzioni sono state appellate dalla società con reclamo di rito, rafforzato verbalmente dal proprio rappresentante, nel quale chiede una congrua riduzione sostenendo che l’arbitro aveva mal interpretato il comportamento dei calciatori Tundo e Saitto che erano intervenuti nel tafferuglio avvenuto sugli spalti per sedare gli animi e quindi ingiustamente espulsi. Sostiene quindi che tutto il seguito avvenne per conseguenza di tale cattiva interpretazione da parte dell’ufficiale di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che il giudizio sportivo s’incardina, per espressa norma regolamentare, sulle risultanze ufficiali ed a quelle occorre far riferimento nell’irrogazione delle pene, senza quindi entrare nel merito di intenzioni o cattive interpretazioni arbitrali. I fatti si sono quindi svolti come riferito sul rapporto e perfettamente compendiato nella declaratoria del primo giudice. Sotto il profilo equitativo le squalifiche dei calciatori e dell’allenatore appaiono appropriate all’infrazione commessa, mentre per il dirigente Laudani Giovanni nulla riferisce il direttore di gara in merito ad un suo comportamento passivo al momento della sospensione della gara talché la sua inibizione deve essere annullata, anche perché la responsabilità oggettiva della società risulta sanzionata con l’irrogazione dell’ammenda. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di annullare l’inibizione del dirigente Laudani Giovanni e di confermare il resto. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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