COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 – Reclamo A.C. San Vincenzo C a 5 avverso la squalifica del calciatore Capozzi Francesco fino al 23.1.2008. Gara Via San Vincenzo-Città Giardino del 10.12.2007 Calcio a 5 Coppa Italia. C.U. n. 28 del 13.12.2007.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/01/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 41 - Reclamo A.C. San Vincenzo C a 5 avverso la squalifica del calciatore Capozzi Francesco fino al 23.1.2008. Gara Via San Vincenzo-Città Giardino del 10.12.2007 Calcio a 5 Coppa Italia.
C.U. n. 28 del 13.12.2007.
Letto il reclamo dell’A.C. San Vincenzo C A 5 con cui si richiede la riduzione della squalifica del calciatore Capozzi Francesco fino al 23.1.2008, così sanzionato in quanto espulso per aver rivolto frase irriguardosa all’arbitro e per avergli indirizzato, a fine gara, frase minacciosa, visti gli atti ufficiali e ritenuto che anche quanto proferito dal tesserato al termine dell’incontro deve considerarsi solo un irriguardoso commento alle decisioni arbitrali privo di significato minaccioso, la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e delibera di ridurre la squalifica del Capozzi dal 23.1.2008 al 13.1.2008.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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