COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 – Reclamo A.S.D. Argentina avverso la squalifica dell’allenatore Galoppo Marcellino Rene fino al 16.1.2008. Gara Sanremese Calcio-Argentina del 15.12.2007 Campionato Esordienti a 11. C.U. n. 24 del 20.12.2007 D.P. IM

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 - Reclamo A.S.D. Argentina avverso la squalifica dell'allenatore Galoppo Marcellino Rene fino al 16.1.2008. Gara Sanremese Calcio-Argentina del 15.12.2007 Campionato Esordienti a 11. C.U. n. 24 del 20.12.2007 D.P. IM Il reclamo è inammissibile perché la sanzione irrogata al tecnico è di durata inferiore al minimo impugnabile. L’art. 45 comma 3 del Codice di Giustizia sportiva stabilisce la non impugnabilità dei provvedimenti di squalifica fino ad un mese irrogati a carico di tecnici e massaggiatori. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo della Soc. A.S.D. Argentina avverso la squalifica dell’allenatore Galoppo Marcellino Rene e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 punto 13 C.G.S.).
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