COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Reclamo S.C. Molassana Boero 1918 avverso la squalifica del calciatore Burdo Emanuele per tre giornate. Gara Molassana-Castelletto Solferino del 9.12.2007 Campionato Promozione. C.U. n. 28 del 13.12.2007.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/01/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 47 - Reclamo S.C. Molassana Boero 1918 avverso la squalifica del calciatore Burdo Emanuele per tre giornate. Gara Molassana-Castelletto Solferino del 9.12.2007 Campionato Promozione.
C.U. n. 28 del 13.12.2007.
Il reclamo è inammissibile perché sottoscritto dal segretario della società, al quale non è stata conferita delega di rappresentanza giudiziale sul foglio di censimento depositato prima dell’inizio dell’attività ufficiale della corrente stagione sportiva.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 punto 13 C.G.S.).
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Reclamo S.C. Molassana Boero 1918 avverso la squalifica del calciatore Burdo Emanuele per tre giornate. Gara Molassana-Castelletto Solferino del 9.12.2007 Campionato Promozione. C.U. n. 28 del 13.12.2007."