COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Reclamo A.S. Valdivara avverso la squalifica del calciatore Celsi Marco fino al 30 Aprile 2008. Gara Valdivara-Corniglianese del 9.12.2007 Campionato Eccellenza. C.U. n. 28 del 13.12.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 - Reclamo A.S. Valdivara avverso la squalifica del calciatore Celsi Marco fino al 30 Aprile 2008. Gara Valdivara-Corniglianese del 9.12.2007 Campionato Eccellenza. C.U. n. 28 del 13.12.2007 Con declaratoria apparsa sul C.U. n. 28 del 13.12.2007, il Giudice Sportivo squalificava fino al 30 Aprile 2008 il calciatore Celsi Marco che era stato allontanato dalla panchina, su segnalazione di un assistente, al minuto diciassettesimo del primo tempo, perché reo d’aver minacciato la terna arbitrale. Al termine della gara, all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, il Celsi aveva poi ostacolato il passaggio dell’assistente, ed appoggiandogli le mani sul petto e la testa sulla fronte senza usare violenza, chiedeva spiegazioni in merito alla sua espulsione. Contro tale sanzione propone reclamo l’A.S. Valdivara sostenendo l’illogicità del referto dell’assistente, il quale ha mal interpretato l’accaduto. La ricorrente espone quindi la propria versione dei fatti concludendo con la richiesta di riduzione della squalifica che ritiene sproporzionata soprattutto perché nel comportamento del Celsi non v’è traccia di violenza. La Commissione Disciplinare, respinta la richiesta d’audizione in giudizio del calciatore perché non consentita dalle norme (ad un soggetto squalificato o inibito, nel periodo d’incidenza della sanzione, non può essere delegata la rappresentanza della società davanti agli Organi della Disciplina Sportiva), ritiene d’accogliere l’istanza dell’A.S. Valdivara. Premesso che dalla lettura degli atti ufficiali e in particolare del rapporto dell’assistente, non si ravvisano quelle eccezioni d’illogicità lamentate dalla reclamante, il documento apparendo chiaro e preciso nell’esposizione dei fatti, devono invece essere accolte le doglianze del sodalizio in merito all’entità della sanzione, che appare eccessiva per un comportamento, sicuramente censurabile, ma privo di qualsiasi connotato di violenza nei confronti dell’assistente arbitrale. Sanzione adeguata è quella della squalifica fino al 29 febbraio 2008. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera in accoglimento del reclamo, disponendo il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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