COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 14/02/2008 Prot. n. 51 – Reclamo A.S.D. Cerialecisano avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale Femminile Bragno – Cerialecisano del 23.1.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 14/02/2008 Prot. n. 51 - Reclamo A.S.D. Cerialecisano avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale Femminile Bragno - Cerialecisano del 23.1.2008. L’A.S.D. Cerialecisano propone reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe eccependo la partecipazione, nelle file della società Bragno, della calciatrice Papa Manuela in posizione irregolare perché in costanza di squalifica; secondo la reclamante la Papa, squalificata per un turno per recidività in ammonizioni con C.U. n. 61 del 18.5.2007 avrebbe partecipato a tutte le gare del Campionato Regionale Femminile 2007-2008, tranne quelle disputate l’11.11.2007 e il 18.11.2007, nelle quali aveva scontato due turni di squalifica conseguenti la gara Bragno – Pontedecimo Polis del 4.11.2007. Chiede pertanto l’applicazione a carico dell’U.P. Bragno della punizione sportiva di cui all’art. 12/5 C.G.S. Il reclamo deve trovare accoglimento. L’esposto dell’A.S.D. Cerialecisano ha trovato puntuale conferma dai controlli effettuati negli archivi del Comitato Regionale, talché è pienamente accertato che la calciatrice Papa Emanuela ha effettivamente preso parte alla gara Bragno - Cerialecisano del 23 Gennaio 2008 in posizione irregolare perché in pendenza della squalifica relativa all’ultima giornata del campionato 2006-2007. Per questi motivi la Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Cerialecisano infligge all’U.P. Bragno la punizione sportiva di perdita della gara Bragno – Cerialecisano del 23.1.2008 col risultato di 0-3 (art. 12 C.G.S.), infligge inoltre l’ammenda di € 150,00 alla società, la squalifica per un’ulteriore giornata alla calciatrice Papa Manuela e l’inibizione fino al 29.2.2008 al dirigente accompagnatore Delogu Gianluca. Dispone l’invio del fascicolo alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza in ordine alle precedenti gare in cui la calciatrice Papa Manuela ha partecipato in costanza di squalifica. In quanto accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto deve essere riaccreditata.
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