COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 14/02/2008 Prot. n. 52 – Reclamo A.S.D. C.F.F.S. Polis Sampierdarena avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Mele – CFFS Polis Sampierdarena del 13.1.2008. C.U. n. 31 del 17.1.2007 D.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 14/02/2008 Prot. n. 52 – Reclamo A.S.D. C.F.F.S. Polis Sampierdarena avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Mele - CFFS Polis Sampierdarena del 13.1.2008. C.U. n. 31 del 17.1.2007 D.P. Genova Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Genova, con declaratoria apparsa sul C.U. n. 31 del 17 Gennaio 2008, disponeva, sulla base degli atti ufficiali, la ripetizione della gara del Campionato di Terza Categoria Mele – Polis C.F.F.S. Sampierdarena del 13 Gennaio 2008, sospesa al 37’ del secondo tempo sul risultato di 1-4. L’arbitro aveva deciso di porre fine anticipata all’incontro ritenendo che non vi fossero più i presupposti per continuarlo, allorquando, al 37’ del S.T., si era sentito minacciato da un calciatore della società Mele e da alcuni suoi compagni che erano intervenuti per assecondarlo. La sentenza è stata appellata dall’A.S.D. Polis C.F.F.S. Sampierdarena con reclamo di rito nel quale chiede l’applicazione della punizione sportiva a carico della Società Mele, sostenendo che la decisione arbitrale di sospendere la gara è da imputare esclusivamente a quel sodalizio, i cui giocatori si erano resi responsabili delle minacce all’arbitro, e che pertanto il decisum del Giudice Sportivo, errato oltre che profondamente ingiusto, avrebbe dovuto evolversi con l’applicazione, a suo favore, dell’art. 12 comma 1 C.G.S.. Le stesse motivazioni sono state ampliate in sede d’audizione del rappresentante del sodalizio reclamante. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione del Giudice Sportivo non merita censura. Per costante giurisprudenza della C.A.F. perché le gare possano subire interruzioni e quindi sospensioni definitive per minacce al direttore di gara, occorre che queste abbiano posto in serio pericolo la sua incolumità, ma occorre anche che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiarle e, principalmente, che abbia verificato l’impossibilità di giungere alla normale conclusione della gara dopo avere adottato i provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre l’incontro sui binari della regolarità, poteri correttamente richiamati nella declaratoria del primo giudice; nel caso di specie l’arbitro, al primo accenno di minaccia, ha immediatamente fischiato la fine della gara, senza provvedere ad alcun tentativo per portarla a termine regolarmente, talché appare corretta la decisione di disporne la ripetizione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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