COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 15/02/2008 Prot. n. 54 – Reclamo Soc. Mallare Sport Club avverso le squalifiche dei calciatori Testa Simone e Doglio Stefano. Gara Mallare-Nolese del 27.1.2008 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 29 del 31.1.2008 D.P. Savona
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 15/02/2008
Prot. n. 54 - Reclamo Soc. Mallare Sport Club avverso le squalifiche dei calciatori Testa Simone e Doglio Stefano. Gara Mallare-Nolese del 27.1.2008 Campionato Seconda Categoria.
C.U. n. 29 del 31.1.2008 D.P. Savona
Con declaratoria apparsa sul C.U. n. 29 del 31.1.2008 Delegazione Provinciale di Savona, il Giudice sportivo squalificava i seguenti calciatori della Soc. Mallare S.C.:
Testa Simone – quattro giornate (espulso) – per aver sputato ad un giocatore avversario colpendolo al viso.
Doglio Stefano – tre giornate (espulso) – In reazione ad un fallo colpiva con un pugno al volto un giocatore avversario.
Con reclamo ritualmente proposto la Soc. Mallare S.C. ha impugnato le decisioni e chiesto la riduzione delle squalifiche che ritiene eccessive perché il Testa aveva sputato all’indirizzo dell’avversario senza colpirlo ed il Doglio, secondo quanto riferisce l’arbitro, non aveva colpito l’avversario con un pugno come riportato nella declaratoria del primo giudice.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo non merita l’accoglimento.
Le proposte eccezioni della reclamante trovano puntuale smentita dalle motivazioni della sentenza del primo giudice, che proprio per l’imprecisione del rapporto arbitrale, ottenuti i necessari chiarimenti dall’ufficiale di gara, rilevava che lo sputo del Testa aveva colpito al volto l’avversario e il Doglio aveva colpito un avversario al volto con un pugno.
Sotto il profilo dell’entità entrambe le sanzioni sono eque ed appropriate, quella inflitta al Testa perché in ordine con i parametri sanzionatori applicati da questo giudicante per la tipologia d’infrazione (vedi decisione assunta nella riunione del 13 febbraio 2008 - San Bart. 80 Calcio a Cinque), e quella inflitta al Doglio perché conforme al disposto dell’art. 19 comma 4 lett. a C.G.S. – sanzione minima per fatti violenti nei confronti di tesserati).
Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo della Soc. Mallare S.C. e dispone l’incameramento della tassa versata.
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