COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 53 – Reclamo G.S.D. CULMV Polis Genova avverso la squalifica del calciatore Minna Mattia fino al 5 Marzo 2008. Gara Varazze Don Bosco – CULMV Polis del 19.1.2008 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 39 del 24.1.2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 53 - Reclamo G.S.D. CULMV Polis Genova avverso la squalifica del calciatore Minna Mattia fino al 5 Marzo 2008. Gara Varazze Don Bosco - CULMV Polis del 19.1.2008 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 39 del 24.1.2007. Con rituale gravame, l’intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato Minna Mattia, che il Giudice Sportivo aveva così motivato: Espulso al 44° del primo tempo per un fallo di reazione, alla vista del cartellino rosso, applaudiva in segno di disapprovazione. Si avvicinava al direttore di gara, lo colpiva con tre colpetti al collo in forma irriverente senza procurargli dolore, dopo si allontanava. Al termine dell'intervallo, nel recinto spogliatoi, mentre l'arbitro si apprestava a rientrare sul terreno di gioco, senza avvicinarsi apostrofava lo stesso con frase ingiuriosa. Lo stesso al termine della gara, reiterava comportamento ingiurioso e offensivo, veniva allontanato dai propri compagni. Deduceva la reclamante, anche a voce in sede d’audizione del proprio rappresentante, ritenere eccessivamente affittiva la squalifica del calciatore in relazione agli episodi contestatigli sul referto. Premesso che l’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del primo giudice, devono ritenersi conclamati i fatti tutti ascritti al tesserato. Il Collegio ritiene però debba tenersi conto della modestia degli effetti di tutte le forme di condotta estrinsecate, ciascuna a sé considerata irrilevante, talché la squalifica del calciatore può essere ridotta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Minna Mattia dal 5 Marzo 2008 al 29 febbraio 2008. Nulla per la tassa reclamo.
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