COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 56 – Reclamo U.S.D. Rivarolese 1919 avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Vecchia Castagna Quarto – Rivarolese del 2.2.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 56 - Reclamo U.S.D. Rivarolese 1919 avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Vecchia Castagna Quarto - Rivarolese del 2.2.2008. L’U.S.D. Rivarolese 1919 propone reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe eccependo la partecipazione, nelle file della società Vecchia Castagna Quarto, del calciatore Marano Luca in posizione irregolare perché in costanza di squalifica; il Marano, benché squalificato per due turni con C.U. n. 33 del 24.1.2008 D. P. Genova, avrebbe partecipato alla gara del Campionato di Seconda Categoria Vecchia Castagna Quarto – Rivarolese del 2.2.2008 senza aver neutralizzato la squalifica, perciò chiede l’applicazione della punizione sportiva di cui all’art. 12/5 C.G.S. a carico della società Vecchia Castagna Calcio. La società Vecchia Castagna Quarto nulla ha controdedotto. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo merita l’accoglimento. Appare del tutto evidente che il calciatore Marano Luca, sanzionato con due turni di squalifica con C.U. n. 33 del 24.1.2008 D. P. Genova (per fatti occorsi a fine gara), non avrebbe potuto partecipare alla gara Vecchia Castagna Quarto – Rivarolese del 2.2.2008, mentre si evince dagli atti ufficiali il suo utilizzo sin dall’inizio dell’incontro. Per questi motivi la Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Rivarolese infligge alla società Vecchia Castagna Calcio la punizione sportiva di perdita della gara Castagna Quarto – Rivarolese del 2.2.2008 col risultato di 0-3 (art. 12 C.G.S.), infligge inoltre l’ammenda di € 150,00 alla società, la squalifica per un’ulteriore giornata al calciatore Marano Luca e l’inibizione fino al 15.3.2008 al dirigente accompagnatore Schiunnach Eugenio. In quanto accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto deve essere riaccreditata.
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