COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 58 – Reclamo A.S.D. Golfodianese avverso la squalifica del calciatore Sorgi Nikolas fino al 10 Marzo 2008. Gara Golfodianese – Pontedecimo del 23.1.2008 Campionato Giovanissimi Regionale. C.U. n. 42 del 31.1.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 58 - Reclamo A.S.D. Golfodianese avverso la squalifica del calciatore Sorgi Nikolas fino al 10 Marzo 2008. Gara Golfodianese - Pontedecimo del 23.1.2008 Campionato Giovanissimi Regionale. C.U. n. 42 del 31.1.2008. “Al termine della gara si avventava su un avversario prendendolo per il collo e scaraventandolo a terra, subito dopo si rivolgeva al pubblico ripetutamente con gesti osceni infine colpiva un altro avversario con uno schiaffo”. Con questa motivazione il Giudice Sportivo irrogava al calciatore Sorgi Nikolas la squalifica fino al 10 Marzo 2008. Contro tale sanzione, che ritiene eccessiva, propone opposizione l’A.S.D. Golfodianese, eccependo alcune circostanze attenuanti del comportamento del proprio tesserato, che dovrebbero indurre questo giudicante ad una rivisitazione della pena meglio commisurandola alle restanti giornate di campionato. Presa visione degli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare ritiene di non poter aderire alle richieste della società. Il comportamento violento posto in essere a fine gara dal calciatore, così come riferito con precisione e chiarezza dal direttore di gara sul suo rapporto, rappresenta un fatto di una certa gravità soprattutto perché posto in essere da un giovane calciatore infraquindicenne, talché a nulla rileva, ai fini del giudizio sportivo, che egli sia stato oggetto di provocazioni e di insulti dagli spalti durante lo svolgimento della gara. Il Sorgi, a partita ultimata, avrebbe dovuto defilarsi immediatamente nello spogliatoio, innescando i freni inibitori, altro che avventarsi su un avversario stringendogli il collo con le mani e scaraventandolo a terra! La condotta reiteratamente violenta del giocatore ed idonea a provocare danni fisici agli avversari, risulta equamente sanzionata in primo grado con la squalifica fino al 10 Marzo 2008, che va pertanto confermata. Per questi motivi la C.D. rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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