COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 57 – Reclamo Ventimiglia Calcio avverso la squalifica del calciatore Corrias Marco per tre giornate – Gara Ventimiglia – Riviera Pontedassio del 3.2.2008. C.U. n. 43 del 7.2.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 57 - Reclamo Ventimiglia Calcio avverso la squalifica del calciatore Corrias Marco per tre giornate - Gara Ventimiglia - Riviera Pontedassio del 3.2.2008. C.U. n. 43 del 7.2.2008. Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la Società Ventimiglia Calcio. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta ritenuta eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e conseguentemente chiede la riduzione della squalifica. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto sanzionato è stato compiuto durante un contrasto, a seguito di un salto scomposto in cui il proprio tesserato aveva cercato di prender posizione su un pallone spiovente proveniente da calcio d’angolo e che comunque il gesto non avrebbe causato alcun danno fisico all’avversario che aveva potuto riprendere il gioco e terminare la gara. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che dal referto arbitrale risulta incontestabilmente che l’incolpato, con pallone non a distanza di gioco, ha volontariamente colpito l’avversario con una gomitata al volto. Risulta pertanto evidente che colpire volontariamente un avversario con una gomitata al volto con pallone non a distanza di gioco costituisce un atto oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile almeno con la pena minima edittale prevista dall’art. 19 comma 4 lett. a C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo della Soc. Ventimiglia Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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