COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 59 – Reclamo A.S.D. G. Mora Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Ivaldi Stefano per quattro giornate. Gara G. Mora Castagna Quarto – Ardita Juventus del 2.2.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 43 del 7.2.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 59 – Reclamo A.S.D. G. Mora Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Ivaldi Stefano per quattro giornate. Gara G. Mora Castagna Quarto - Ardita Juventus del 2.2.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 43 del 7.2.2008. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: • l’arbitro espelleva il calciatore Ivaldi Stefano perché, in segno di protesta, lanciava la palla verso di lui senza colpirlo e quindi gli rivolgeva una frase ingiuriosa; • la reclamante sostiene che l’arbitro ha mal interpretato il gesto del proprio tesserato che aveva lanciato per protesta il pallone con le mani non verso l’arbitro ma per terra, perciò chiede la riduzione della squalifica che ritiene eccessiva; • respinte le proposte eccezioni perché negli atti ufficiali, assistiti per disposizione regolamentare da fede probatoria privilegiata, è riportato che il pallone fu lanciato dall’Ivaldi verso l’arbitro; • valutata la congruità della sanzione irrogata, che appare eccessiva in relazione al comportamento, seppur censurabile, tenuto dal calciatore; per questi motivi accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Ivaldi Stefano da quattro a tre gare effettive. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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