COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 63 – Reclamo A.S. Multedo 1930 avverso la regolarità della gara Vecchio Castagna Quarto – Multedo 1930 del 16.2.2008 – Campionato Seconda Categoria

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 63 - Reclamo A.S. Multedo 1930 avverso la regolarità della gara Vecchio Castagna Quarto - Multedo 1930 del 16.2.2008 - Campionato Seconda Categoria L’A.S. Multedo 1930 propone reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe eccependo la partecipazione, nelle file della società Vecchia Castagna Quarto, del calciatore Marano Luca in posizione irregolare perché in costanza di squalifica; il Marano, benché squalificato per due turni con C.U. n. 33 del 24.1.2008 D. P. Genova, avrebbe partecipato alla gara del Campionato di Seconda Categoria Vecchio Castagna Quarto – Multedo 1930 del 19.2.2008 senza aver neutralizzato la squalifica, perciò chiede l’applicazione della punizione sportiva di cui all’art. 12/5 C.G.S. a carico della società Vecchio Castagna Calcio. Controdeduce la società Vecchio Castagna respingendo le accuse della ricorrente sostenendo che il proprio tesserato ha scontato le due giornate di fermo inflittegli dal Giudice Sportivo col Comunicato Ufficiale n. 33 del 24.1.2008, non partecipando alla gara del 23.1.2008 (Bargagli – Vecchio Castagna Quarto) ed a quella successiva del 26.1.2008 (Vernazza – Vecchio Castagna Quarto). Il reclamo è fondato e merita l’accoglimento. Premesso che il Marano fu squalificato per fatti occorsi alla fine della gara Vecchia Castagna Quarto – Casellese del 19.1.2008 e la conseguente declaratoria del giudice sportivo è apparsa sul C.U. n. 33 del 24.1.2008, appare evidente che l’inizio della neutralizzazione del provvedimento disciplinare non può che decorrere dal 25.1.2008 (giorno successivo alla pubblicazione della squalifica), non essendo applicabile l’automatismo della sanzione minima di un turno di squalifica, prevista soltanto in caso d’espulsione del calciatore. Irrilevanti sono quindi le doglianze della soc. Vecchio Castagna Quarto, che sulla base di asserite errate informazioni ricevute dalla Delegazione Provinciale di Genova alla quale s’era rivolta per avere delucidazioni, pretende di ritenere scontata una giornata di squalifica del calciatore, col fermo nella gara del 23.1.2008, cioè in data antecedente alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. Tali eccezioni non sono quindi idonee ad oltrepassare il disposto dell’art. 12/5, altrimenti s’arriverebbe all’aberrante conclusione di superare una precisa norma di legge sulla base di un’errata informazione. Tutto ciò premesso la ricostruzione dei fatti, alla data di disputa della gara Vecchio Castagna Quarto - Multedo 1930 del 16.2.2008 risulta la seguente: Cronologia delle gare della Società Vecchio Castagna Gara in relazione alla squalifica del calciatore. 2. Giornata di Ritorno Vecchio Castagna Quarto – Casellese 1976 19 gennaio 2008 15. Giornata di Andata Bargagli – Vecchio Castagna Quarto 23 gennaio 2008 (recupero) 3. Giornata di Ritorno Vernazza 96 – Vecchio Castagna Quarto 26 gennaio 2008 4. Giornata di Ritorno Vecchio Castagna Quarto – Rivarolese 1919 02 febbraio 2008 5. Giornata di Ritorno CVB D’Appolonia – Vecchio Castagna Quarto 09 febbraio 2008 6. Giornata di Ritorno Vecchio Castagna Quarto – Multedo 1930 16 febbraio 2008 Il Marano: • non ha partecipato alla gara del 23.1.2008, ma non ha scontato un turno di squalifica per i motivi sopra riportati (la squalifica per fatti occorsi dopo la conclusione della gara decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale); • non ha preso parte alla gara del 26 gennaio 2008 contro il Vernazza 96, scontando una giornata di squalifica; • ha giocato nella gara Vecchio Castagna Q. - Rivarolese del 02 febbraio 2008 (a seguito della quale, su ricorso della Rivarolese 1919, la C.D. gli ha inflitto un’ulteriore giornata di squalifica); • ha giocato contro la CVB D’Appolonia D’Albertis il 09 febbraio 2008. Dalla lettura degli atti ufficiali, si giunge pertanto a conclusione che il calciatore Marano Luca ha preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare dovendo scontare due turni di squalifica (una giornata residua del provvedimento del giudice sportivo ed una giornata inflitta da questa Commissione relativa al reclamo dell’U.S. Rivarolese). Per questi motivi la Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Multedo 1930 infligge alla società Vecchia Castagna Calcio la punizione sportiva di perdita della gara Vecchio Castagna Quarto – Multedo 1930 del 16.2.2008 col risultato di 0-3 (art. 12/5 C.G.S.), infligge inoltre l’ammenda di € 200,00 alla società, la squalifica per un’ulteriore giornata al calciatore Marano Luca e l’inibizione fino al 30.3.2008 al dirigente accompagnatore Schiunnach Eugenio. In quanto accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto deve essere restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it