COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 64 – Reclamo U.S. G.R.F. Rapallo 1954 avverso la squalifica del calciatore Borean Paolo per quattro giornate. Gara G.R.F. Rapallo 1954 – Pegli del 17.2.2008 Campionato Prima Categoria. C.U n. 47 del 21.2.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 64 - Reclamo U.S. G.R.F. Rapallo 1954 avverso la squalifica del calciatore Borean Paolo per quattro giornate. Gara G.R.F. Rapallo 1954 - Pegli del 17.2.2008 Campionato Prima Categoria. C.U n. 47 del 21.2.2008. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: • il calciatore Borean Paolo, espulso per fallo di gioco, rivolgeva all’arbitro frase offensiva; reiterava le offese all’uscita dal campo. • la reclamante ritiene eccessiva la squalifica in relazione alla reale portata dei fatti e nega che il proprio tesserato abbia rivolto frasi offensive all’uscita dal campo; • respinte le proposte eccezioni perché i fatti si sono svolti così come riferiti nel referto arbitrale, documento assistito, per norma regolamentare, da fede probatoria privilegiata; • valutata l'entità della sanzione irrogata, che appare eccessiva in relazione al comportamento, seppur censurabile, tenuto dal calciatore; per questi motivi accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Borean Paolo da quattro a tre gare effettive. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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