COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 66 – Reclamo A.P. Calizzano avverso la squalifica del calciatore Vadone Daniele per quattro giornate. Gara Calizzano – Legino 1910 del 17.2.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 47 del 21.2.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 66 – Reclamo A.P. Calizzano avverso la squalifica del calciatore Vadone Daniele per quattro giornate. Gara Calizzano - Legino 1910 del 17.2.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 47 del 21.2.2008. Espulso per aver rivolto frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara. Alla vista del cartellino rosso si avvicinava minaccioso all’arbitro reiterando gravi insulti. Solo l’intervento di un compagno di squadra lo faceva desistere dai suoi intenti. Con questa motivazione il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Vadone Daniele per quattro giornate. Contro il provvedimento ha proposto reclamo l’A.P. Calizzano chiedendo la riduzione della squalifica; a sostegno del gravame la ricorrente afferma che l’arbitro, sul rapporto di gara, avrebbe descritto l’episodio dell’espulsione del calciatore in modo diverso da come si è svolto. Il reclamo non può trovare accoglimento. I fatti riportati in maniera chiara e coerente dal direttore sul resoconto di gara, si sono svolti come perfettamente compendiato dal primo giudice, talché le opposte eccezioni della ricorrente, per il noto principio della prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte, devono essere disattese; la sequela d’ingiurie e soprattutto di minacce all’arbitro, proferite dal Vadone all’atto dell’espulsione e la reiterazione di siffatto comportamento da bordo campo dopo l’allontanamento, non consentono alcuna riduzione di una squalifica che appare equa ed appropriata e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo dell’A.P. Coalizzano e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it