COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 69 – Reclamo Rapid Nozarego avverso la squalifica del calciare Macchiavello Simone per quattro giornate – Gara Rapid Nozarego – Sori del 23.2.2008 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 36 del 28.2.2008 D.T. di Chiavari.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 69 - Reclamo Rapid Nozarego avverso la squalifica del calciare Macchiavello Simone per quattro giornate – Gara Rapid Nozarego - Sori del 23.2.2008 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 36 del 28.2.2008 D.T. di Chiavari. Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Territoriale di Chiavari, con decisione pubblicata sul C.U. n. 36 del 28.2.2008 ha inflitto al calciatore Macchiavello Simone la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per aver aggredito un avversario mettendogli le mani sul collo e per aver proferito all’indirizzo dell’arbitro, all’atto dell’espulsione, frasi minacciose. Avverso tale provvedimento si è opposta la soc. Rapid Nozarego con reclamo di rito nel quale chiede la riduzione della squalifica perché il proprio tesserato non aveva aggredito l’avversario prendendolo per il collo né aveva indirizzato all’arbitro frasi ingiuriose, ma era stato espulso per doppia ammonizione e non “con rosso diretto”; perciò chiede la riforma del giudizio di primo grado con conseguente riduzione della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. Riferisce l’arbitro di aver espulso il Macchiavello perché ha aggredito sia verbalmente sia fisicamente (mettendogli le mani sul collo) un giocatore avversario; ed ancora, perché dopo la formalizzazione dell’espulsione, il giocatore gli aveva rivolto frasi minacciose del seguente tenore:”sei un pezzo di m., stai tranquillo che fuori ti becco e ti gonfio”. E’ palese che di fronte a tale comportamento così chiaramente riportato negli atti ufficiali, le contrarie eccezioni devono essere disattese, vista la nota prevalenza del referto di gara sulle dichiarazioni di parte. Quanto all’entità della sanzione, quella inflitta in primo grado appare equa ed appropriata all’infrazione commessa e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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