COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 71 – Reclamo del calciatore Loria Lorenzo, tesserato Fulgor Pontedecimo, avverso la sua squalifica per tre giornate – Gara Fulgor Pontedecimo – D.L.F. del 24.2.2008 Campionato di Seconda Categoria. C.U. n. 38 del 28.2.2008 D.D. Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 71 - Reclamo del calciatore Loria Lorenzo, tesserato Fulgor Pontedecimo, avverso la sua squalifica per tre giornate - Gara Fulgor Pontedecimo – D.L.F. del 24.2.2008 Campionato di Seconda Categoria. C.U. n. 38 del 28.2.2008 D.D. Genova. “Loria Lorenzo - espulso Colpiva l’avversario con un pugno al volto facendolo cadere a terra”. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo della Delegazione Territoriale di Genova ha squalificato il calciatore Loria Lorenzo per tre giornate effettive di gara. Contro tale sanzione propone reclamo il calciatore stesso sostenendo che l’arbitro ha mal interpretato il suo gesto, consistito nell’aver preso per il collo della maglia un avversario in difesa di un proprio compagno e non nell’avergli sferrato un pugno come riportato nelle motivazioni, perciò chiede l’annullamento della squalifica. La Commissione Disciplinare rileva che nel referto arbitrale è riferito che il calciatore ha colpito l’avversario con un pugno in faccia facendolo cadere a terra talché, per il noto principio della prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte sancito dall’art. 35 comma 1 del C.G.S., non può che respingere le contrarie eccezioni del ricorrente e confermare la squalifica correttamente inflitta, in prime cure, nella misura minima prevista per la fattispecie d’infrazione dall’art. 19 comma 4 lett. a C.G.S.. In tal senso delibera. Dispone l’incameramento della tassa versata.
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