COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 74 – Reclamo Pol. Millesimo avverso l’inibizione del dirigente Finocchio Sergio fino al 10 aprile 2008. Gara Millesimo-Carlin’s Boys del 9 Marzo 2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 51 del 13.3.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 74 - Reclamo Pol. Millesimo avverso l'inibizione del dirigente Finocchio Sergio fino al 10 aprile 2008. Gara Millesimo-Carlin's Boys del 9 Marzo 2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 51 del 13.3.2008. L’opposizione della Pol. Millesimo avverso la squalifica del dirigente Finocchio Sergio è inammissibile, perché l’inibizione, inferiore ad un mese, non è impugnabile (art. 45 comma 3 lett. b. C.G.S.). La sanzione irrogata decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e si esaurisce alla data del 10 Aprile 2008, ben al di sotto del minimo impugnabile. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 comma 13 C.G.S.).
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