COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 77 – Reclamo U.S. Camporosso avverso la squalifica del calciatore Messineo Leo fino al 30.6.2010 – Gara Dolcedo – Camporosso del 9.3.2008 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 35 del 20.3.2008 D. P. Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 77 - Reclamo U.S. Camporosso avverso la squalifica del calciatore Messineo Leo fino al 30.6.2010 - Gara Dolcedo - Camporosso del 9.3.2008 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 35 del 20.3.2008 D. P. Imperia. Il reclamo è inammissibile perché proposto tardivamente. L’art. 46 comma 4 del C.G.S. stabilisce che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento che s’intende impugnare. Nel caso di specie tale termine perentorio scadeva il 27 marzo 2008, mentre il reclamo risulta spedito dall’Ufficio Postale di Camporosso con raccomandata n. 118466641877-9 del 28 Marzo 2008. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 comma 13 C.G.S.).
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