COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 80 – Reclamo A.S.D. Valdivara avverso la regolarità della gara del Campionato Eccellenza Corniglianese-Valdivara del 13.4.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 80 - Reclamo A.S.D. Valdivara avverso la regolarità della gara del Campionato Eccellenza Corniglianese-Valdivara del 13.4.2008. Avverso l’esito della gara del Campionato Eccellenza Corniglianese-Valdivara disputata il 13 Aprile 2008, terminata col risultato di 1 – 0, propone reclamo, nei termini e nei modi previsti dalle norme, l’A.S.D. Valdivara. Eccepisce la reclamante l’irregolare partecipazione alla gara, nelle file dell’A.S.D. Corniglianese, del calciatore Pessot Alessio, nato il 12.4.1981, che risulterebbe svincolato in data 17.12.2007 da società del Campionato di Serie D e non più tesserato per altro sodalizio; perciò chiede l’applicazione della sanzione della punizione sportiva a carico dell’A.S.D. Corniglianese. L’A.S.D. Corniglianese ha controdedotto respingendo le accuse. Il reclamo non può trovare accoglimento. Un tragico errore nella compilazione e conseguentemente nell’immissione dei dati della lista di tesseramento presentata dall’A.S.D. Corniglianese, sulla quale il cognome del calciatore è stato riportato come Pessotti anziché Pessot, provocava il rilascio di nuova tessera e di nuovo numero di matricola. L’errore è stato prontamente segnalato al competente ufficio del Comitato Regionale Liguria, che in data 11 Marzo 2008 ha istruito la prevista procedura di rettifica dati presso l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. di Roma. Concludendo devesi affermare che il calciatore Pessot Alessio, ancorché in possesso di matricola diversa per l’errore sopra riportato, ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione regolare risultando tesserato dall’A.S.D. Corniglianese con lista n. 122711 omologata il 5.1.2008. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Valdivara e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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