COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. 72 (stag. 2006-07) – Deferimento del signor Strinati Saverio, presidente U.S. Angelo Baiardo e della società Angelo Baiardo per violazione dell’art. 1 comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. 72 (stag. 2006-07) – Deferimento del signor Strinati Saverio, presidente U.S. Angelo Baiardo e della società Angelo Baiardo per violazione dell’art. 1 comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva. Con atto prot. 2009/116pf06-07/SP/ma del 24.05.2007, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare, Strinati Saverio, presidente U.S. A. Baiardo e l’U.S. A. Baiardo per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. del vecchio codice di giustizia sportiva, per aver consentito all’allenatore Guido Poggi, tesserato per l’U.C. Sampdoria, lo svolgimento di attività vietate dalle norme a favore dell’U.S. A. Baiardo; la società per responsabilità diretta di cui all’art. 2 comma 4 C.G.S. del vecchio codice di giustizia sportiva, nella violazione ascritta al suo presidente. I fatti Il procedimento trae origine da una denuncia del presidente dell’U.S. Sampierdarenese secondo il quale l’allenatore Guido Poggi tesserato dalla stagione sportiva 2000-2001 per l’U.C. Sampdoria ha svolto, consenziente l’U.S. Angelo Baiardo ed in contrasto con le norme che ne pongono divieto, la propria opera da tecnico per detta società. Dal che il deferimento del Poggi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, e della società Baiardo e del suo presidente a questa Commissione. Dopo aver subito due motivati rinvii, il dibattimento veniva fissato per la data dell’8 Aprile 2008. Prima dell’inizio della discussione è stata esaminata l’ulteriore richiesta di rinvio (inoltrata all’ultimo minuto a mezzo telefax) dalla difesa dei deferiti con la quale si eccepisce il difetto di notificazione della comunicazione della data e dell’ora dell’udienza, perché eseguita all’indirizzo dei deferiti anziché a quello dei due difensori. La C.D. accertato che la notifica è avvenuta nei modi previsti dall’art. 38 comma 8 C.G.S. ha respinto la richiesta. Memorie difensive Entrambi i difensori dei deferiti hanno presentato, nel corso del giudizio, motivate memorie difensive con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito dei propri assistiti. Il dibattimento e le richieste della Procura Federale Si è svolto l’8 Aprile 2008 con la sola presenza del rappresentante della Procura Federale avv. Nicola Monaco che ha sostenuto il principio di colpevolezza del signor Saverio Strinati e dell’U.S. Angelo Baiardo per i quali ha richiesto per il primo, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e per la società l’ammenda di € 1000,00. Le conclusioni della C.D. Esaminata la corposa documentazione allegata all’atto di deferimento ed il successivo supplemento d’indagine svolto dalla Procura Federale, questo giudicante ritiene di essere in piena sintonia con le conclusioni della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico che, con decisione apparsa sul C.U. n. 83 nella riunione del 21 febbraio 2008, passata in giudicato, ha ritenuto che i fatti addebitati al Poggi non risultano esaurientemente comprovati al di la di ogni possibile e ragionevole dubbio, perché assistiti da sole prove indiziarie e da testimonianze che, sia per numero, sia per i ruoli rivestiti da ciascun teste, sono efficacemente contrastate ed addirittura decisamente negate. Inoltre le testimonianze addotte a supporto dell’accusa risultano fra loro non pienamente convergenti ed anzi, per talune circostanze addirittura contraddittorie, talché non può ritenersi raggiunta la piena prova circa la colpevolezza dei deferiti. Consegue che, decaduti gli addebiti contestati all’allenatore Poggi, vengono meno, quelli contestati al signor Strinati e all’U.S. Angelo Baiardo: Per questi motivi la C.D. delibera di prosciogliere il Signor Strinati Saverio e l’U.S. Angelo Baiardo dagli addebiti contestati. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it