COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 76 – Reclamo Pol. Dil. Dopolavoro Ferroviario avverso provvedimenti disciplinari assunti dal giudice sportivo a carico di tesserati per fatti occorsi nella gara del Campionato di Seconda Categoria Dopolavoro Ferroviario-AVL 2008 del 9 Marzo 2008. C.U. n. 42 del 20.3.2008 D.P. Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 24/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Prot. n. 76 - Reclamo Pol. Dil. Dopolavoro Ferroviario avverso provvedimenti disciplinari assunti dal giudice sportivo a carico di tesserati per fatti occorsi nella gara del Campionato di Seconda Categoria Dopolavoro Ferroviario-AVL 2008 del 9 Marzo 2008.
C.U. n. 42 del 20.3.2008 D.P. Genova.
Sulla base delle risultanze ufficiali della gara indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo della Delegazione Territoriale di Genova, assumeva i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di tesserati della Polisportiva Dilettantistica Dopolavoro Ferroviario, ritenuti espulsi dall’arbitro dopo aver sospeso la gara al 13’ del s.t. continuandola “pro-forma”:
• Calciatore Franceschino Luca – squalifica fino al 31.12.2008 - per aver tentato di scagliarsi, al 13’ del s.t. contro l’arbitro rivolgendogli gravi frasi di minaccia e per essersi tolto la maglia al 35’ del s.t. e per averla lanciata con forza da distanza ravvicinata verso l’arbitro colpendolo al viso;
• Calciatore Iannella Carmine – squalifica fino al 30.6.2008 – Dopo la sospensione della gara spintonava l’arbitro rivolgendogli frasi offensive e minacciose dopodiché raccoglieva il pallone lo lanciava con forza al direttore di gara colpendolo alla schiena;
• Calciatore Scaramozza Emanuele – squalifica per tre gare per comportamento aggressivo verso l’arbitro;
• Calciatore Giovanelli Riccardo – squalifica per cinque gare – per aver commesso un grave fallo di gioco nei confronti di un avversario e per aver proferito all’indirizzo dell’arbitro frasi offensive e minacciose;
• Dirigente Fazzari Vincenzo – dirigente e collaboratore di linea dell’arbitro – inibizione fino al 30.6.2008 per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco per due volte, nella seconda delle quali spintonava il direttore di gara rivolgendogli frasi ingiuriose.
Il Giudice Sportivo infliggeva inoltre alla P.D. Dopolavoro Ferroviario l’ammenda di € 200,00 per comportamento antisportivo dei propri tesserati e per la totale mancanza d’assistenza all’arbitro durante la gara.
Presenta appello alla C.D. la Società, sostenendo, anche a voce in sede di audizione del proprio rappresentante, la non veridicità del referto di gara e proponendo una diversa versione dei fatti tendente ad ottenere la riduzione delle sanzioni sopra elencate.
Il reclamo non merita l’accoglimento.
Sottoposte le eccezioni del sodalizio reclamante all’arbitro, convocato e convenuto in giudizio, lo stesso non aveva esitazioni a respingerle confermando, con apposito supplemento, quanto già esposto in forma chiara e coerente sul referto di gara peraltro perfettamente compendiato dal primo giudice nella sua declaratoria. Devono quindi essere respinte e retrocesse a mere allegazioni difensive le doglianze della società, non rivestendo le stesse pregio alcuno nel giudizio sportivo che si svolge esclusivamente sulle risultanze ufficiali (art. 35 comma 1 del C.G.S.).
Le sanzioni appellate appaiono congrue in relazione ai fatti commessi e vanno pertanto confermate.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo della società Polisportiva Dilettantistica Dopolavoro Ferroviario e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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