COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 81 – Reclamo S.S. Panchina Chiavari avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Real Deiva – Panchina del 5 aprile 2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 81 - Reclamo S.S. Panchina Chiavari avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Real Deiva - Panchina del 5 aprile 2008. All’esito della gara in epigrafe, terminata col risultato di 2-1, si è opposta la S.S. Panchina Chiavari, che. con ricorso di rito, chiede vedersi assegnata la vittoria a tavolino per avere l’A.C. Real Deiva schierato e fatto partecipare alla gara il calciatore infrasedicenne Francesco Dentone, in contrasto con l’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. L’A.C. Real Deiva, benché avvisata, non ha opposto controdeduzioni. Il reclamo è fondato. Il calciatore Dentone Francesco, nato il 21.9.1992 non ha compiuto, alla data della gara, i sedici anni previsti dalle norme per poter svolgere attività agonistica nei campionati maggiori. Ai sensi dell’art. 34 delle N.O.I.F. i calciatori “giovani” possono disputare gare agonistiche solo previa autorizzazione del Comitato Regionale, che il Dentone non ha mai ottenuto, pertanto, la sua posizione era irregolare. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Panchina Chiavari, infligge all’A.C. Real Deiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 comma 3 delle N.O.I.F. e 17 comma 5 C.G.S., la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0 – 3. Infligge al dirigente accompagnatore dell’A.C. Real Deiva Agostino Nicodemo l’inibizione temporanea per un mese ed alla società l’ammenda di 150,00 (euro centocinquanta/00). Dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it