COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 83 – Procura Federale – Deferimento dei Signori Claudio Ozenda, Riccardo Del Gratta, Tommaso Cappuccio e Flavio Grigolo, tesserati SSD Ospedaletti Sanremo s.r.l., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e della SSD Ospedaletti Sanremo per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 83 - Procura Federale - Deferimento dei Signori Claudio Ozenda, Riccardo Del Gratta, Tommaso Cappuccio e Flavio Grigolo, tesserati SSD Ospedaletti Sanremo s.r.l., per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e della SSD Ospedaletti Sanremo per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Con atto del 2.4.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Signor Claudio Ozenda, presidente dell’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo, Riccardo Del Gratta, amministratore delegato dell’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo, Cappuccio Tommaso e Grigolo Flavio, dirigenti dell’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo, e la stessa società, per rispondere i primi quattro della violazione dell’art. 1 C.G.S. e la società per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai suoi tesserati (art. 2 comma 5 C.G.S. previgente ora trasfuso nell’art. 5 comma 1 del nuovo C.G.S.). I fatti Secondo l’atto d’accusa, a seguito di segnalazione di alcuni genitori di ragazzi tesserati e di ex dirigenti dell’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo, è stato accertato che, verso la fine del mese di Marzo 2007, sono stati consegnati brevi manu ai loro figli i cartellini per la nuova stagione – senza timbro e senza data – con richiesta di restituzione, debitamente firmati, entro il 31 marzo 2007. Era stata loro proposta una durata biennale del tesseramento e se avessero sottoscritto il cartellino sarebbe stata loro abbonata la quota d’iscrizione per la seconda stagione sportiva. Dalle indagini era emerso: • che il signor Riccardo Del Gratta, nel corso di un allenamento, aveva avvertito i ragazzi, davanti al loro allenatore sig. Russo, che chi non avesse riconsegnato il cartellino firmato non avrebbe partecipato ad un torneo già programmato (Torneo di Pasqua a Ventimiglia); • che a seguito di tale episodio il signor Russo aveva rassegnato le dimissioni accettate dopo il torneo di Pasqua; • che successivamente per una domenica è andato in panchina il signor Pisano Adriano che non era tesserato per la società; • che dalle distinte di gara risulta che i ragazzi che non avevano firmato il cartellino, benché avessero partecipato regolarmente agli allenamenti, non erano stati convocati per le restanti partite o se convocati, nonostante in precedenza fossero titolari, erano stati messi in panchina e utilizzati negli ultimi minuti; • che tali condotte avevano trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni rilasciate al collaboratore dell’ufficio indagini dai genitori di alcuni ragazzi oltre a quelle di due ex tecnici dell’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo; • che due genitori (Mario Vasta e Franco Vesco) hanno prodotto gli originali dei cartellini non restituiti firmati alla società, mentre il Signor Tommaso Cappuccio ha dichiarato che le firme erano apposte nella segreteria sociale; • che il signor Flavio Grigolo, indicato da più persone come collaboratore della società, era stato inserito nella distinta della gara Golfodianese/Ospedaletti del 9 Maggio 2007 mentre era stato tesserato solo il 15 maggio 2007; Ritenuto che il comportamento posto in essere dai quattro dirigenti dell’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo, costituisca violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., il Procuratore Federale ne ha disposto il deferimento a questa Commissione alla quale era deferita anche la società per responsabilità diretta ed oggettiva. Memorie Difensive Gli incolpati e la società hanno depositato nei termini un’unica memoria difensiva nella quale eccepiscono il mancato rispetto dei termini nella notificazione della data della discussione e riportano fatti e situazioni tendenti a rigettare le accuse; chiedono inoltre l’escussione di alcuni testi a difesa. Il Collegio, verificata la regolarità della notifica, respinge la richiesta di escussione di testi, non ammessa nella tipologia del procedimento. Il dibattimento e le richieste della Procura Federale. Si è svolto il 6 maggio 2008 con la presenza delle parti deferite (ad eccezione del signor Tommaso Cappuccio) assistite dai propri legali, e del rappresentante della Procura Federale avv. Paolo Pronzato che ha sostenuto il principio di colpevolezza dei signori Claudio Ozenda, Riccardo Del Gratta, Tommaso Cappuccio e Flavio Grigolo, per i quali ha richiesto la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi otto cadauno e per la società l’ammenda di € 1500,00. I quattro dirigenti hanno ulteriormente rigettato le accuse con interventi circostanziati diretti o per il tramite dei loro legali. Concludevano con la richiesta di completo proscioglimento. Le conclusioni della C.D. Dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare ritiene pienamente provate le infrazioni contestate ai quattro dirigenti dell’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo. Nell’evoluzione dei fatti, di particolare gravità appaiono le procedure di consegna e sottoscrizione dei cartellini a validità di vincolo biennale adottate dalla società e le minacce ai giovani calciatori di estrometterli dal prosieguo dell’attività ufficiale se non avessero riconsegnato firmati i cartellini entro la data del 31.3.2007. Questi comportamenti palesemente antisportivi costituiscono grave violazione di quei principi di lealtà e probità sportiva posti in evidenza dal citato art. 1 comma 1 del C.G.S. e vanno repressi con sanzioni adeguate, che nel caso di specie sono quelle riportate nel dispositivo. Il dispositivo Per i motivi sopra esposti la Commissione Disciplinare delibera di infliggere ai signori Claudio Ozenda, Riccardo Del Gratta, Tommaso Cappuccio e Flavio Grigolo, rispettivamente presidente, amministratore delegato e dirigenti dell’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro ciascuno e condanna l’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo, responsabile diretta ed oggettiva dell’infrazione, al pagamento dell’ammenda di € 1500,00 (euro millecinquecento). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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