COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/05/2008 Istanza di grazia del calciatore Scuderi Leandro nato il 13.12.1982, matricola n. 3.534.267, tesserato U.S.D. Albianese.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/05/2008 Istanza di grazia del calciatore Scuderi Leandro nato il 13.12.1982, matricola n. 3.534.267, tesserato U.S.D. Albianese. Si comunica che il Presidente federale, - Vista l’istanza inoltrata tendente ad ottenere un provvedimento di grazia in riferimento alla sanzione della squalifica fino al 30.06.2008 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, come da Com. Uff. n. 20 del 09.12.2004, per il comportamento violento tenuto nei confronti del Direttore della gara Fiumaretta / Albianese del 28.11.2004; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 33 comma 8 dello Statuto Federale e 27 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte di Giustizia Federale; - preso atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione del 7 maggio 2008 (Com. Uff. n.179/CGF), ha espresso “parere sfavorevole, in quanto non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio”; non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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