COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 29/05/2008 Prot. n. 87 – Procura Federale – Deferimento Mandolfino Domenico, arbitro sez. Chiavari, per violazione art. 40 punto 3 lett. h) Regolamento A.I.A., Patrizio Corallo, calciatore tesserato U.S.D. Crevarese, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e soc. Crevarese per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 29/05/2008 Prot. n. 87 - Procura Federale - Deferimento Mandolfino Domenico, arbitro sez. Chiavari, per violazione art. 40 punto 3 lett. h) Regolamento A.I.A., Patrizio Corallo, calciatore tesserato U.S.D. Crevarese, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e soc. Crevarese per responsabilità oggettiva. Con atto del 22.4.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare a) -il signor Domenico Mandolfino, arbitro effettivo appartenente alla Sez. A.I.A. di Chiavari, per rispondere della violazione di cui all’art. 40 comma 3 punto h) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri e dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver provveduto ad inviare referto non fedele agli accadimenti avvenuti nel corso della gara Campese-Crevarese del 25.3.2007 ed aver sostituito nel referto il nome di un calciatore con altro non diffidato; b) – il signor Patrizio Corallo, calciatore tesserato per l’U.S.D. Crevarese, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver cercato d’indurre l’arbitro della gara Calvarese-Crevarese del 1.4.2007 a modificare il rapporto arbitrale sostituendo il proprio nome con quello di calciatore non diffidato: c)- la società per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato (art. 2 comma 4 C.G.S. previgente ora trasfuso nell’art. 4 comma 2 del nuovo C.G.S.). All’odierna riunione sono comparsi il signor Mandolfino Domenico e il rappresentante dell’U.S.D. Crevarese. Nessuna memoria difensiva è stata depositata dalle parti deferite. La Procura Federale è rappresentata dall’Avv. Paolo Pronzato, che ha chiesto fosse affermata la colpevolezza dei deferiti, con la richiesta delle seguenti sanzioni: - Domenico Mandolfino: squalifica per mesi sei; - Patrizio Corallo: squalifica per mesi due; - U.S.D. Crevarese: ammenda € 500,00. La Commissione Disciplinare, visionata la documentazione esistente negli atti, ritiene pienamente provate le accuse rivolte agli incolpati, che hanno sostanzialmente ammesso all’organo inquirente i loro illeciti comportamenti, violatori dell’art. 1 comma 1 C.G.S., che impone ai tesserati l’osservanza dei principi di probità e lealtà sportiva. Di particolare gravità risulta la violazione del signor Mandolfino, che ha disatteso l’art. 40 comma 3) punto h) del Regolamento della A.I.A. che impone agli arbitri ad assolvere tempestivamente e con la massima fedeltà al potere referendario. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera: - di squalificare per sei mesi il Signor Domenico Mandolfino; - di squalificare il calciatore Patrizio Corallo per due giornate effettive di gara; - di comminare alla U.S.D. Crevarese: l’ammenda di € 250,00 per responsabilità oggettiva nella violazione commessa dal proprio tesserato. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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