COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 12/06/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 90 – Reclamo A.S.D. Praese 1945 avverso la squalifica del calciatore Bentivegna Gianluca fino al 31.12.1989. Gara Voltrese Vultur – Praese 1945 del 17 Maggio 2008 Trofeo Lanterna. C.U. n. 66 del 22.5.2008.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 12/06/2008
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 90 - Reclamo A.S.D. Praese 1945 avverso la squalifica del calciatore Bentivegna Gianluca fino al 31.12.1989. Gara Voltrese Vultur - Praese 1945 del 17 Maggio 2008 Trofeo Lanterna.
C.U. n. 66 del 22.5.2008.
Bentivegna Gian Luca – espulso - A seguito di una decisione arbitrale in segno di protesta calciava con forza il pallone da circa dieci metri colpendo il direttore di gara in pieno viso procurandogli dolore e fuoriuscita di sangue dal labbro superiore interno…
Questa la motivazione con l quale il giudice sportivo ha squalificato il calciatore Bentivegna Gian Luca fino al 31.12.1989.
Si è opposta alla sanzione l’A.S.D. Praese con reclamo di rito alla C.D. col quale, pur ammettendo il fatto, lamenta l’eccessività della squalifica sostenendo che il Bentivegna si era reso responsabile d’un gesto di stizza senza intenzione di colpire alcuno tanto meno l’arbitro posizionato a ragguardevole distanza dal calciatore.
Visionati gli atti la Commissione Disciplinare non può non rilevare come l’arbitro stesso qualifichi il gesto come plateale protesta verso una sua decisione, nulla precisando in merito alla volontarietà del calciatore di volerlo colpire; la ragguardevole distanza del pallone dal direttore di gara al momento del fatto, riferita negli atti nella misura di circa dieci metri, induce a credere che effettivamente non vi fosse volontà di colpire l’arbitro. Rileva però che il pallone fu calciato con una certa forza e l’arbitro, raggiunto al volto, ebbe a subire le conseguenze descritte sul referto.
Per questi motivi, il reclamo può trovare accoglimento e la squalifica del calciatore Bentivegna Gian Luca può essere ridotta dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2009.
In tal senso la Commissione Disciplinare delibera.
Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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