COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 91 – Reclamo A.S. Castelnovese avverso la squalifica del calciatore Lorenzini Stefano fino al 30.09.2009. Gara Sassello Castelnovese del 1.6.2008 (finale play off prima categoria 3º e 4º posto). C.U. n. 69 del 5.6.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 91 - Reclamo A.S. Castelnovese avverso la squalifica del calciatore Lorenzini Stefano fino al 30.09.2009. Gara Sassello Castelnovese del 1.6.2008 (finale play off prima categoria 3º e 4º posto). C.U. n. 69 del 5.6.2008. Il reclamo è inammissibile perché proposto tardivamente. L’art. 46 comma 4 del C.G.S. stabilisce che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento che s’intende impugnare. Nel caso di specie tale termine perentorio scadeva il 12.6 2008, mentre il reclamo risulta spedito dall’Ufficio Postale di Sarzana con raccomandata n. 13481602830-3 del 13 giugno 2008. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 comma 13 C.G.S.).
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