COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 25/09/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 – Procura Federale – Deferimento dell’A.S.D. Carlin’s Boys e dell’A.S.D. Andora per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento dell’allenatore Ventura Nicola.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 25/09/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 - Procura Federale - Deferimento dell'A.S.D. Carlin's Boys e dell'A.S.D. Andora per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento dell'allenatore Ventura Nicola. Con atto del 16 giugno 2008 il Procuratore Federale Vicario ha deferito, per responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 C.G.S., l’A.S.D. Carlin’s Boys e l’A.S.D. Andora. Il deferimento scaturisce da pretesi comportamenti illeciti posti in essere dall’allenatore Nicola Ventura, ed oggetto di una denuncia dell’Associazione Italiana Allenatori, secondo la quale sono attribuite al tecnico violazioni di norme federali commesse nella stagione sportiva 2009-2007. La Procura Federale aveva accertato che: a) il Ventura era stato inserito nel modulo di censimento dell’A.S.D. Andora per la stagione 2006-2007 alla voce allenatore, non perfezionando il tesseramento e nel periodo 27 Agosto 2006 – 22 ottobre 2006 aveva partecipato a due gare di Coppa Italia ed a sette gare del Campionato d’Eccellenza quale dirigente dell’A.S.D. Andora. b) L’Andora, con successiva nota senza data, aveva comunicato al C.R. Liguria che il nominativo del Ventura, per la stagione sportiva 2006-2007, era stato inserito quale allenatore, per mero errore materiale, mentre per tale funzione si era avvalsa delle prestazioni del sig. Tiziano Brizio. c) Il nominativo del Ventura era stato di fatto inserito nella tessera impersonale richiesta in data 1 Settembre 2006. d) Lo stesso Ventura, in sede d’audizione, aveva ammesso d’aver prestato in buona fede la propria attività professionale a favore di due società nella stessa stagione sportiva 2006-2007 e che le stesse società lo avevano utilizzato in maniera non conforme alle regole federali in materia. Dal che il deferimento del Ventura alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ed a questa Commissione delle società A.S.D. Andora e A.S.D. Carlin’s Boys. Dato corso agli incombenti istruttori, all’odierna riunione nessuna delle parti deferite è comparsa in giudizio. La Soc. Carlin’s Boys ha inviato a mezzo telefax in data 15 Settembre 2008 una memoria difensiva, della quale non si tiene conto perché depositata oltre i termini previsti dalle norme. L’accusa è sostenuta, in rappresentanza della Procura Federale, dall’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso con la richiesta dell’ammenda di € 1000 (euro mille) per la soc. A.S.D. Carlin’s Boys e di € 700 (euro settecento) per l’A.S.D. Andora. La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti, rilevato che la responsabilità oggettiva dei due sodalizi consegue dal comportamento posto in essere da un allenatore, il cui giudizio compete all’apposita C.D. del Settore Tecnico, sospende ogni decisione in attesa di conoscere l’esito del deferimento proposto alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico a carico del signor Nicola Ventura. In tal senso delibera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it