COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 30/10/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 10 – Appello U.S. Cairese 1919 avverso la decisione assunta dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Promozione Cairese. Varazze Don Bosco del 14-9-2008, C.U. n. 15 del 2.10.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 30/10/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 10 - Appello U.S. Cairese 1919 avverso la decisione assunta dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Promozione Cairese. Varazze Don Bosco del 14-9-2008, C.U. n. 15 del 2.10.2008. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Liguria respingeva il reclamo proposto dall’U.S. Cairese, tendente ad ottenere l’applicazione della punizione sportiva ex art 17 comma 5 lett. a ) a carico della soc. Varazze Don Bosco per posizione irregolare, nella gara in epigrafe, del calciatore Vittori Carlo. Sosteneva la società l’irregolarità del tesseramento del calciatore a favore della società Varazze Don Bosco eccependo che il Vittori, già tesserato nella corrente stagione sportiva 2008-2009 per la Soc. Veloce Savona con modulo “aggiornamento posizione tesseramento”, non avrebbe potuto essere trasferito a titolo temporaneo a favore di altro sodalizio nella stessa stagione sportiva 2008-2009, rendendo inapplicabile il disposto dell’art. 100 comma 2 delle N.O.I.F. che invece lo consente. Contro la decisione del primo giudice, propone appello l’U.S. Cairese reiterando in pratica le stesse motivazioni già esposte in prime cure. Il rappresentante della società in sede d’audizione precisava che l’inapplicabilità derivava dal fatto che essendo il Vittori un calciatore ultraventicinquenne e come tale beneficiario automatico, dello status di “libero”, al termine della stagione non tornerebbe alla Soc. Veloce Savona talché il suo passaggio deve essere considerato come un secondo trasferimento a titolo definitivo vietato dalle norme e quindi irregolare. L’appello è infondato e la decisione del primo giudice non ammette censura alcuna. Recependo in pieno le motivazioni addotte dal giudice sportivo, alle quali si rimanda, questa Commissione deve aggiungere che qualora il legislatore avesse voluto fare una distinzione come proposto dall’appellante, l’avrebbe certamente inserita in apposito capoverso delle norme concernenti il trasferimento dei calciatori dilettanti; in mancanza di ciò, vale la regola generale applicata dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Liguria che, in base al disposto dell’art. 100 comma 2 delle N.O.I.F. ha correttamente convalidato il trasferimento, a titolo temporaneo, del calciatore Vittori Carlo dalla Soc. Veloce alla Soc. Don Bosco Varazze consentendo a quest’ultima di poterlo impiegare regolarmente nella gara de quo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo come dianzi proposto dall’U.S. Cairese e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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