COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 18 – Reclamo A.C.D. Rovegno avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del Campionato Calcio a Cinque serie D Lago Tana – Rovegno del 3.11.2008. C.U. n. 21 del 6.11.2008 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/12/2008
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 18 - Reclamo A.C.D. Rovegno avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del Campionato Calcio a Cinque serie D Lago Tana - Rovegno del 3.11.2008.
C.U. n. 21 del 6.11.2008 Delegazione Provinciale di Genova.
Il reclamo è inammissibile per mancanza di qualsiasi riferimento alla motivazione della decisione impugnata.
La richiesta d’audizione in giudizio consegue l’esposizione delle motivazioni sul reclamo inoltrato nei modi e nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
La tassa, addebitata in conto, va incamerata (art. 33 punto 13 C.G.S.).
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