COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 – Reclamo Scoffera Calcio A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Babbilia Fabrizio per cinque giornate. Gara Olimpia – Scoffera Calcio dell’1.11.2008 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 21 del 6.11.2008 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 - Reclamo Scoffera Calcio A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Babbilia Fabrizio per cinque giornate. Gara Olimpia - Scoffera Calcio dell'1.11.2008 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 21 del 6.11.2008 Delegazione Provinciale di Genova. Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Babbilia Fabrizio, tesserato per la soc. A.S.D. Scoffera Calcio, la squalifica per cinque giornate effettive di gara con la seguente motivazione “espulso - trattenuto dal tecnico della squadra avversaria si liberava colpendolo con alcuni pugni. Successivamente colpiva con un violento pugno all’occhio destro un avversario intervenuto per dividere i due”, ha proposto reclamo la Società d’appartenenza, chiedendo la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame la ricorrente contesta il referto arbitrale affermando che il Babbilia dopo aver subito un fallo da tergo, si agitava notevolmente e nell’occasione è stato trattenuto da un dirigente della squadra avversaria e quindi accompagnato verso la panchina dai dirigenti della propria squadra senza entrare in contatto con nessuno. All’odierno dibattimento è intervenuto il rappresentante della società, il quale – dopo aver insistito nelle proprie richieste istruttorie – ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo ribadendo le richieste ivi formulate. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non sia fondato. Nelle circostanze in causa il giocatore metteva in atto un comportamento gravemente violento, prima colpendo l’allenatore della squadra avversaria con una serie di pugni e quindi sferrava un violento pugno all’occhio d’un avversario causandogli notevole arrossamento. Declassate quindi le difese della società reclamante a mere allegazioni difensive che nel giudizio sportivo non sono idonee a superare il resoconto arbitrale, che gode di privilegio assoluto, la Commissione Disciplinare ritiene equa la sanzione inflitta in prime cure e rigetta il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa nella misura versata e dispone l’addebitamento della differenza a completamento.
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