COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 20 – Reclamo A.S.D. Albisole 1909 avverso la squalifica del calciatore Ciccardi Alessandro fino al 28/2/2009 Gara Laigueglia – Albisole dell’8.11.2008 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 20 del 13.11.2008 Delegazione Provinciale di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 20 - Reclamo A.S.D. Albisole 1909 avverso la squalifica del calciatore Ciccardi Alessandro fino al 28/2/2009 Gara Laigueglia - Albisole dell'8.11.2008 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 20 del 13.11.2008 Delegazione Provinciale di Savona. L’A.S.D. Albisole 1909 si è opposta, con reclamo di rito, al provvedimento di squalifica fino al 28.2.2009 del calciatore Ciccardi Alessandro, così sanzionato perché, espulso, aveva protestato appoggiando la sua fronte a quella dell’arbitro facendolo indietreggiare di alcuni passi e quindi, persistendo in un atteggiamento ostile, gli aveva rivolto frase offensiva. Nel richiedere la riduzione della squalifica, la reclamante, sostenuta in giudizio dal proprio rappresentante, contesta il referto affermando che il contatto fronte a fronte tra il calciatore e l’arbitro fu provocato dal leggero involontario movimento in avanti di quest’ultimo, talché la lunga squalifica appare sproporzionata alla gravità del gesto compiuto dal calciatore. Osserva la Commissione Disciplinare che l’assunto difensivo della società è smentito dal resoconto arbitrale, che redatto in forma chiara e coerente, non dà adito ad interessate interpretazioni che vanno respinte. Tuttavia sotto il profilo dell’equità la sanzione irrogata appare eccessiva per un fatto che rappresenta una plateale e irriguardosa protesta conclusasi senza conseguenze per l’arbitro. Per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Ciccardi Alessandro dal 28 febbraio 2009 al 31 Gennaio 2009. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it