COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo A.D.C. Santo Stefano 2005 avverso la squalifica del calciatore Di Clemente Luigi fino al 31.1.2009. Gara Santo Stefano 2005 – P.Ro. Imperia del 16.11.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 27 del 21.11.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 - Reclamo A.D.C. Santo Stefano 2005 avverso la squalifica del calciatore Di Clemente Luigi fino al 31.1.2009. Gara Santo Stefano 2005 - P.Ro. Imperia del 16.11.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 27 del 21.11.2008. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva: • l’A.D.C. Santo Stefano ha impugnato, con reclamo di rito, la squalifica fino al 31 Gennaio 2009 irrogata dal giudice sportivo al calciatore Di Clemente Luigi, perché ritiene non veritiero il referto arbitrale dove è riferito che il soprannominato giocatore è stato espulso perchè, protestando in maniera inaccettabile avverso una decisione assunta dall’arbitro, gli aveva messo le mani sul collo, senza causare dolore. La società ammette il contatto, ma nega che l’episodio delle mani sul collo sia avvenuto secondo la versione fornita dall’ufficiale di gara; • tale contestazione si risolve in una mera allegazione difensiva che non trova riscontro negli atti ufficiali; • il referto arbitrale risulta assolutamente chiaro e specifico nella descrizione dei fatti e pertanto deve ritenersi per regolamento dotato della fede privilegiata di tutti gli atti ufficiali che non risultano viziati da contraddizioni di sorta; per questi motivi ritenuta la sanzione inflitta in prime cure equa ed appropriata all’infrazione commessa, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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