COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo del calciatore Parodi Ivan, tesserato Soc. Corniglianese 1919, avverso la squalifica per quattro giornate. Gara Corniglianese – Loanesi San Francesco del 23.11.2008 Campionato Eccellenza. C.U. n. 28 del 27.11.2008.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 25 - Reclamo del calciatore Parodi Ivan, tesserato Soc. Corniglianese 1919, avverso la squalifica per quattro giornate. Gara Corniglianese - Loanesi San Francesco del 23.11.2008 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 28 del 27.11.2008.
Il calciatore Parodi Ivan, tesserato per la società Corniglianese 1919, ha proposto reclamo in proprio avverso la squalifica per quattro giornate lamentando che a fine gara aveva chiesto all’arbitro, in modo educato, delucidazioni su alcune decisioni assunte durante l’incontro dopo di che, rivolto ad un proprio compagno di squadra col quale era venuto a diverbio durante il gioco, aveva proferito alcuni improperi che il direttore di gara ha ritenuto indirizzati alla sua persona. Chiede quindi la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti.
La Commissione Disciplinare, atteso che il reclamo è stato formulato in maniera regolare, rileva che non può essere accolto l’assunto difensivo del calciatore che nega i comportamenti offensivi rivolti al direttore di gara. L’arbitro nel suo referto, fonte primaria e privilegiata di prova, descrive con precisione quanto posto in essere dal calciatore poi correttamente trascritto dal giudice sportivo nella sua declaratoria. L’azione contestata, sicuramente censurabile, secondo i criteri di valutazione di questa Commissione, può comunque beneficiare di una più contenuta sanzione.
Tanto premesso e ritenuto riduce la squalifica del calciatore Parodi Ivan da quattro a tre giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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