COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 – Reclamo U.S.D. Santerenzina avverso la squalifica dell’allenatore Luca Tassi fino al 31 marzo 2009. Gara Santerenzina – Ortonovo Calcio del 16.11.2008 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n. 21 del 27.11.2008 Delegazione Provinciale della Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 - Reclamo U.S.D. Santerenzina avverso la squalifica dell'allenatore Luca Tassi fino al 31 marzo 2009. Gara Santerenzina - Ortonovo Calcio del 16.11.2008 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n. 21 del 27.11.2008 Delegazione Provinciale della Spezia. Con reclamo di rito l’U.S.D. Santerenzina si è opposta al provvedimento col quale il giudice sportivo ha inflitto la squalifica fino al 31 marzo 2009 all’allenatore Tassi Luca, reo di aver impedito a fine gara all’arbitro di raggiungere lo spogliatoio, spintonandolo per tre volte con entrambe le mani fino all’arrivo dei dirigenti delle due squadre che ponevano fine a tale comportamento; successivamente, continuando ad imprecare e a protestare, il Tassi era entrato nello spogliatoio del direttore di gara con la scusante di dover ritirare i documenti, senza tuttavia mai curarsene, tanto che tali documenti erano poi ritirati da altro dirigente. La Società reclamante eccepisce la completa falsità del referto di gara affermando che il proprio tesserato è uscito dal terreno di gioco “senza incrociare l’arbitro” il quale rientrava senza alcun problema nel proprio spogliatoio al quale ebbe successivamente accesso il solo dirigente accompagnatore per il ritiro dei documenti di gara. Invoca quindi a sostegno la prova testimoniale di molti presenti e conclude con la richiesta d’annullamento della sanzione. Rileva la Commissione Disciplinare che dagli atti ufficiali, risultano i fatti come più sopra riportati, talché le deduzioni svolte dalla ricorrente costituiscono mere allegazioni di parte prive di qualunque valore probatorio; va ricordato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sulla base delle risultanze ufficiali che, quando redatte in forma chiara e coerente, come nel caso di specie, costituiscono fonte di prova assoluta. Per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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