COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo U.S. Mazzettacandor Felettino avverso la squalifica del calciatore Signore Marco per tre giornate. Gara Cinque Terre Mon. Ver. – Mazzetta Candor Felettino del 14.12.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 34 del 18.12.2008
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/12/2008
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 28 - Reclamo U.S. Mazzettacandor Felettino avverso la squalifica del calciatore Signore Marco per tre giornate. Gara Cinque Terre Mon. Ver. - Mazzetta Candor Felettino del 14.12.2008 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 34 del 18.12.2008
La Commissione Disciplinare, letti gli atti,
• rilevato che il calciatore Signore Marco è stato espulso per aver commesso un fallo da dietro con una scivolata a piedi uniti colpendo l’avversario all’altezza della caviglia;
• letto il reclamo della società tendente ad ottenere la riduzione della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore sulla considerazione che gli effetti della scivolata sulla caviglia dell’avversario risultano accentuati a causa dal terreno gioco fangoso;
• rilevata l’inammissibilità delle eccezioni della reclamante perché la condotta violenta verso calciatori è tale con tutte le condizioni atmosferiche ed ambientali ed è punita dal Codice di Giustizia Sportiva con la squalifica “minima” per tre giornate di gara prevista dall’art. 19 punto 4 lett. b C.G.S. correttamente applicato dal primo giudice;
per questi motivi
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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