COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo U.S.D. Romito Magra 1922 avverso l’inibizione del signor Giovanni Ferrari fino al 18.2.2009, avverso le squalifiche dell’allenatore Fabiani Maurizio e del dirigente Sbarbaro Riccardo fino al 12.1.2009 ed avverso le ammende di € 100 e € 400. Gara Don Bosco Spezia – Romito Magra del 6 Dicembre 2008 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 24 dell’11.12.2008 Delegazione Provinciale della Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 - Reclamo U.S.D. Romito Magra 1922 avverso l'inibizione del signor Giovanni Ferrari fino al 18.2.2009, avverso le squalifiche dell'allenatore Fabiani Maurizio e del dirigente Sbarbaro Riccardo fino al 12.1.2009 ed avverso le ammende di € 100 e € 400. Gara Don Bosco Spezia - Romito Magra del 6 Dicembre 2008 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 24 dell’11.12.2008 Delegazione Provinciale della Spezia. L’U.S.D. Romito Magra 1922 si è opposta con circostanziato reclamo ai provvedimenti del Giudice Sportivo indicati in epigrafe; contesta, la reclamante, il resoconto arbitrale sostenendo in particolare che il dirigente Giovanni Ferrari era stato provocato da un calciatore della squadra avversaria e che l’allenatore Fabiani Maurizio e il dirigente Sbarbaro Riccardo erano entrati in campo per separare le due squadre da un parapiglia che si era creato al 44° del p.t. Quanto alle ammende, ritiene ingiusta quella di cento euro comminata dal G.S. per responsabilità oggettiva. Esaminato il rapporto di gara, nel quale l’arbitro espone per filo e per segno il susseguirsi degli avvenimenti che dal 44° del primo tempo hanno portato alla fine anticipata della gara per ritiro della squadra dell’U.S.D. Romito Magra, non si ravvisano elementi idonei ad attenuare le sanzioni inflitte in primo grado, che vanno confermate. Occorre ricordare che il giudizio sportivo si incardina sul principio del privilegio degli atti ufficiali che, quando redatti in maniera chiara e coerente come nel caso di specie, rivestono valore di prova assoluta che non può essere vinta da semplici dichiarazioni di parti. Per questi motivi, ritenute le sanzioni inflitte dal giudice sportivo eque ed appropriate alle infrazioni commesse, la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it