COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 – Reclamo A.S.D. Speranza Savona 1912 avverso la squalifica del calciatore Ceraolo Stefano per tre giornate. Gara Vado – Speranza del 21.12.2008 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n. 27 del 23.12.2008 D.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 - Reclamo A.S.D. Speranza Savona 1912 avverso la squalifica del calciatore Ceraolo Stefano per tre giornate. Gara Vado - Speranza del 21.12.2008 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n. 27 del 23.12.2008 D.P. Savona. Il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per tre giornate il calciatore Ceraolo Stefano per aver proferito all’indirizzo di un avversario una frase ritenuta di particolare gravità. Contro il provvedimento è insorta l’A.S.D. Speranza Savona sostenendo che il proprio tesserato aveva così risposto a seguito di provocazione. Letti gli atti ufficiali ed atteso che la frase pronunciata dal Ceraolo contiene chiari elementi di stampo razzista, la Commissione Disciplinare non può non rilevare come l’infrazione, rientrando nel disposto dell’art. 11 del C.G.S., avrebbe dovuto essere punita con una sanzione minima ben superiore alle tre giornate di squalifica inflitte dal primo giudice. Solo la considerazione che il soggetto sanzionato è un minore infradiciasettenne induce questo giudicante a soprassedere dalla riforma peggiorativa della sanzione, nella speranza che il giovane calciatore non ricada in futuro in analoghi comportamenti. Per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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