COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 – Reclamo dell’ U.S.D. Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Aloe Gianluca per quattro giornate – Gara Bolzanetese – Busalla del 14.12.2008 Campionato Eccellenza. C.U. n. 34 del 18.12.2008
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/01/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 35 - Reclamo dell' U.S.D. Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Aloe Gianluca per quattro giornate - Gara Bolzanetese - Busalla del 14.12.2008 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 34 del 18.12.2008
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo dell'U.S.D. Bolzanetese Virtus avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 18.12.2008, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Aloe Gianluca con la seguente motivazione: “espulso al 50° del s.t. perché già ammonito, scagliava il pallone lontano in segno di protesta contro una decisione dell’arbitro. Al termine della partita, nel sottopassaggio, insultava ed offendeva gravemente il direttore di gara”;
• osservato che la società si duole dell’eccessività della sanzione in relazione ai fatti realmente accaduti non esprimendo nell’istanza alcuna motivazione in merito riservandosi d’esporla a voce in sede di audizione;
• ritenuto il reclamo al limite dell’ammissibilità e deciso di esaminarlo comunque nel merito della congruità della squalifica;
• viste le risultanze ufficiali, accertato che i fatti si sono effettivamente svolti come sopra motivato dal primo giudice, e ritenuta la sanzione inflitta al calciatore in prime cure, equa ed appropriata all’infrazione commessa,
delibera
di respingere il reclamo e di incamerare la tassa addebitata in conto.
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