COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 22/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo soc. Bradia Azzurri avverso la squalifica dl calciatore Di Candia Alessandro fino al 30.6.2009. Gara Bradia Azzurri – Ceparana del 30.11.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 30 del 4.12.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 22/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 - Reclamo soc. Bradia Azzurri avverso la squalifica dl calciatore Di Candia Alessandro fino al 30.6.2009. Gara Bradia Azzurri - Ceparana del 30.11.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 30 del 4.12.2008. Con telefax del 12.12.2008, la soc. Bradia Azzurri richiedeva al C.R. Liguria gli atti ufficiali della gara in epigrafe, preannunciando reclamo avverso la squalifica del calciatore Di Candia Alessandro. La società reclamante non ha però provveduto a far pervenire nei termini le motivazioni del reclamo, talché la Commissione Disciplinare dichiara estinta l’azione e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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