COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 29/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 – Reclamo U.S. Priamar avverso la squalifica dei calciatori Mantelli Alessio per sette giornate e Orcino Davide per tre giornate. Gara Genoa Lex – Priamar del 22.12.2008 Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C. C.U. n. 38 dell’8.1.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 29/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 - Reclamo U.S. Priamar avverso la squalifica dei calciatori Mantelli Alessio per sette giornate e Orcino Davide per tre giornate. Gara Genoa Lex - Priamar del 22.12.2008 Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C. C.U. n. 38 dell'8.1.2009. Il Giudice Sportivo squalificava i calciatori Orcino Davide per tre giornate e Mantelli Alessandro per sette giornate, il primo perché - espulso per somma di ammonizioni - rivolgeva all’arbitro frase ingiuriosa ed il secondo perché - anch’egli espulso per doppia ammonizione - mentre si trovava in panchina, si avvicinava all’arbitro in atteggiamento intimidatorio, rivolgendogli una grave offesa. Al termine della gara reiterava gli insulti al direttore di gara colpendo con le mani dall’esterno la porta del suo spogliatoio. Contro tali sanzioni si è opposta l’U.S. Priamar motivando il reclamo con l’affermazione di falsità del rapporto di gara, e proponendo una propria versione dei fatti provata dal referto dell’Osservatore Arbitrale. Chiede perciò la riduzione delle squalifiche a misura più equa rapportata all’effettivo svolgimento dei fatti. Presa visione degli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare osserva. La richiesta d’integrazione del referto arbitrale con la relazione dell’Osservatore Arbitrale, è inammissibile perché il giudizio sportivo, per quanto attiene lo svolgimento della gara e le sue appendici finali (fatti accaduti nello spogliatoio sotto gli occhi dell’arbitro) si svolge esclusivamente sulle risultanze ufficiali che, se redatte in maniera chiara ed univoca come nel caso di specie rivestono carattere di prova assoluta. Il rapporto dell’Osservatore Arbitrale è un atto privato interno dell’A.I.A. volto a fornire all’organo tecnico notizie e valutazioni sui giudici di gara, e non può mai e in nessun caso essere assunto a supporto degli atti ufficiali. Respinte quindi le eccezioni del sodalizio reclamante, in merito alla misura delle sanzioni irrogate in primo grado, la C.D. ritiene equa la squalifica per tre gare del calciatore Orcino Davide che va quindi confermata (squalifica per una giornata per doppia ammonizione più due per l’offesa all’arbitro), mentre quella per sette gare inflitta al calciatore Mantelli Alessandro va ridotta perchè eccessiva in relazione al comportamento del calciatore reiteratamente ingiurioso verso l’arbitro. Per questi motivi la C.D. delibera di respingere il reclamo verso la squalifica del calciatore Orcino Davide e di accoglierlo per la squalifica del calciatore Mantelli Alessandro che riduce da sette a cinque giornate. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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