COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 29/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 – Reclamo A.C. Albenga A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Grossi Fabrizio per tre giornate. Gara Veloce-Albenga dell’11.1.2009 Campionato Promozione. C.U. n. 41 del 15.1.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 29/01/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 - Reclamo A.C. Albenga A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Grossi Fabrizio per tre giornate. Gara Veloce-Albenga dell'11.1.2009 Campionato Promozione. C.U. n. 41 del 15.1.2009. L’A.C. Alberga si è opposta, con rituale reclamo, alla squalifica del calciatore Grossi Fabrizio per tre giornate. La Società ritiene eccessiva la sanzione “in quanto l’episodio accaduto è stato circoscritto al momento del fischio finale al centro campo”. Il reclamo non può trovare accoglimento. Il Grossi, al termine dell’incontro, rivolgeva al direttore di gara frase irriguardosa e quindi, gli si avvicinava con “fare violento e minaccioso” proferendo al suo indirizzo frase offensiva e minacciosa. Poiché il Codice di Giustizia Sportiva punisce la condotta ingiuriosa o irriguardosa verso l’arbitro con la squalifica minima per due giornate (art. 19 punto 4 lett. a), il G.S., nell’irrogare la squalifica per tre giornate, ha giustamente tenuto conto del successivo comportamento del calciatore e delle offese e minacce all’ufficiale di gara, talché la sanzione appare corretta e irriducibile e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo dell’A.C. Alberga e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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