COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 – Reclamo Polisportiva Calcio Quiliano A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Romeo Michele per tre giornate e avverso l’ammenda di € 90. Gara Quiliano – Magra Azzurri del 18.12009 Campionato Allievi Regionali. C.U. n. 41 del 22.1.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 - Reclamo Polisportiva Calcio Quiliano A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Romeo Michele per tre giornate e avverso l'ammenda di € 90. Gara Quiliano - Magra Azzurri del 18.12009 Campionato Allievi Regionali. C.U. n. 41 del 22.1.2009. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva che, al termine della gara, alcuni sostenitori della squadra del Quiliano tra cui un calciatore, successivamente identificato con la collaborazione della società in Romeo Michele (non in distinta), erano entrati nelle adiacenze del terreno di gioco, approfittando della mancata chiusura del cancello d’accesso, dando origine ad un tentativo di rissa. L’arbitro era riuscito a mettere “in fuga le persone entrate”, tranne il Romeo che inveiva contro il portiere della squadra avversaria, allentandosi solo dopo l’intervento dell’ufficiale di gara. Dal che la squalifica del calciatore per tre giornate e l’ammenda di € 90 alla società. Reclama la Polisportiva Quiliano ritenendo eccessive entrambe le sanzioni inflitte in primo grado. Ritiene la C.D. che la sanzione dell’ammenda deve essere confermata nella misura irrogata dal primo giudice per la grave negligenza d’aver lasciato aperto il cancello permettendo l’ingresso alle adiacenze degli spogliatoi a persone estranee. Quanto al calciatore Romeo Michele la squalifica appare eccessiva in relazione a quanto riferito dall’arbitro e va ridotta da tre a due giornate effettive di gara. In tal senso delibera. In quanto parzialmente accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
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