COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 – Reclamo A.S.D. Borgorotondo avverso la squalifica del calciatore Picciau Dino fino al 9 Marzo 2009. Gara Segesta – Borgorotondo del 17.1.2009 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 31 del 22.1.2009 D.P. Chiavari.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 - Reclamo A.S.D. Borgorotondo avverso la squalifica del calciatore Picciau Dino fino al 9 Marzo 2009. Gara Segesta - Borgorotondo del 17.1.2009 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 31 del 22.1.2009 D.P. Chiavari. L’A.S.D. Borgorotondo si è opposta al provvedimento di squalifica del calciatore Picciau Dino fino al 9 Marzo 2009, ritenendo la sanzione eccessiva. L’istante chiede l’accertamento della verità tramite l’audizione personale. Letti gli atti, ricordato che i reclami devono essere sempre motivati, non essendo consentito riferire in giudizio fatti e situazioni in contraddizione col referto arbitrale, se prima non esposti anche succintamente nell’istanza d’appello, respinta pertanto la richiesta d’audizione, la Commissione Disciplinare decide di esaminare la sanzione inflitta in primo grado sotto il profilo equitativo. Dal rapporto si rileva un comportamento del giocatore verso l’arbitro, a fine gara, reiteratamente ingiurioso, offensivo e minaccioso protrattosi anche al di fuori dell’impianto sportivo fino al raggiungimento, da parte del direttore dell’incontro, della propria autovettura; osserva la Commissione Disciplinare che la squalifica fino al 9 Marzo 2009 comminata al calciatore in prime cure (corrispondente, rapportata a giornate, ad un fermo di sei/sette gare), appare oltremodo afflittiva per sanzionare un fatto che, per quanto grave, risulta scevro di atteggiamenti violenti. Sanzione adeguata è la squalifica del calciatore Picciau fino al 21 febbraio 2009 ed in tal senso la C.D. delibera. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
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